Dal 2016 cambia di nuovo l’IMU agricola.
Le nuove misure sono contenute nel comma 13 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) con cui ne è disposta una quasi completa abolizione.
Fino allo scorso anno era stato stabilito che l’IMU non si applicava:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
- ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani.
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